Normative e dichiarazione di conformità
- Prestazioni e conformità
Con l'arrivo di nuovi macchinari CNC, dalla fine degli anni '90 abbiamo introdotto un serramento in legno con prestazioni sempre più elevate e studiato e realizzato con tecnologie costruttive di nuova concezione.
Le caratteristiche di un prodotto sono connesse alle prestazioni che esso è in grado di offrire. Le norme armonizzate di prodotto definiscono, in ambito europeo, le prove di caratterizzazione prestazionale che il produttore di serramenti deve effettuate e i controlli di qualità della produzione per ottemperare alla marcatura CE del prodotto (UNI EN 14351/1 per finestre e portefinestre; UNI EN 13659 per sistemi oscuranti). La marcatura CE evidenzia che i prodotti soddisfano i requisiti essenziali (definiti dalla direttiva 89/106/CEE del 21/12/1998 sui prodotti da costruzione) e sono quindi "idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso nell'integralità e nelle relative parti".
Le prove di laboratorio obbligatorie per la marcatura CE, consentono al serramentista di:
- Qualificare il proprio prodotto
- Attestare la conformità alle norme europee
- Garantire ai clienti la reale qualità del prodotto
- Usufruire di una efficace documentazione spendibile in termini commerciali
- Verificare le "promesse" dei fornitori
- Verificare il mantenimento nel tempo delle prestazioni offerte dal serramento
al cliente di:
- Ottenere una analisi oggettiva sul reale stato qualitativo del prodotto commercializzato
- Accedere ai contributi relativi al risparmio energetico
- Soddisfare la conformità alle norme europee del prodotto acquisito.
- Situazione normativa
Dopo numerosi anni di riunioni, studi, votazioni, bocciature e conseguenti rivotazioni si è giunti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della norma relativa alle finestre e porte esterne pedonali.
La norma di prodotto UNI EN 14351-1 reca il titolo “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”.
La data di inizio della marcatura CE in forma volontaria è il 1° febbraio 2007 con un periodo transitorio della durata di 2 anni che pertanto rende obbligatoria l’apposizione della marcatura dal 1° febbraio 2009.
Come noto l’Allegato ZA della norma contiene tutte le informazioni necessarie al fabbricante per conoscere quali attività deve intraprendere per giungere alla marcatura CE dei propri prodotti.
Questo allegato richiama i punti della norma obbligatori ai fini della marcatura CE.
Vediamo le informazioni salienti riportate nell’allegato ZA:
- identificazione degli elementi della norma che riguardano i requisiti essenziali (richiamati nella Direttiva Prodotti da Costruzione);
- definizione dei sistemi di attestazione della conformità che la Commissione Europea richiede per ogni specifico prodotto, ai fini della marcatura CE.
- Requisiti essenziali
Nella tabella ZA. 1, dell’allegato ZA, sono riportate tutte le caratteristiche identificate nel mandato e i riferimenti ai punti relativi della norma armonizzata, che a loro volta possono contenere i riferimenti ad altre norme specifiche, ad esempio per l’esecuzione dei test.
Di seguito è riportato un prospetto, estratto dalla tabella ZA. 1 della norma UNI EN 14351-1, contenente le caratteristiche essenziali da determinare per finestre, porte e finestre da tetto.
- Sistema di attestazione della conformità
La scelta del Sistema di Attestazione della Conformità per un dato prodotto o famiglia e’ stabilita dalla Commissione secondo i seguenti criteri:
- importanza del ruolo del prodotto rispetto a requisiti essenziali, specie quelli inerenti la sicurezza e la salute;
- natura del prodotto;
- effetto della variabilità delle caratteristiche del prodotto nel suo impiego;
- la suscettibilità ai difetti nella manifattura del prodotto.
Nella tabella ZA. 2, dell’allegato ZA, sono riportati i sistemi di attestazione della conformità previsti per i prodotti oggetto della norma in funzione delle destinazioni d’uso. In generale, nella maggior parte dei casi, per le finestre e le porte esterne pedonali, è richiesto il sistema di attestazione 3, che indica che il fabbricante è tenuto ad effettuare le Prove Iniziali di Tipo (ITT) presso un laboratorio notificato e ad applicare un controllo di produzione in fabbrica.
Infatti il produttore è tenuto a garantire la rintracciabilità dei prodotti nonché a garantire che la propria produzione mantenga, nel tempo, le prestazioni verificate inizialmente.
Questo significa che deve possedere un Piano di Controllo della Produzione.
Avere un Piano di Controllo della Produzione significa possedere una documentazione che testimoni che:
- vengono effettuati controlli sugli approvvigionamenti dei materiali;
- vengono effettuati controlli durante il processo produttivo e sul prodotto finito;
- vengono presi provvedimenti risolutivi in caso di non conformità.
- Dichiarazione di conformità
Una volta soddisfatti i requisiti dell’allegato ZA, il produttore nella comunità europea, preparerà e conserverà una dichiarazione di conformità che autorizza la marcatura CE sul suo prodotto.
La dichiarazione dovrà includere:
- nome ed indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella EEA e luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso…) e copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE;
- requisiti a cui il prodotto è conforme (es. allegato ZA della norma di prodotto);
- particolari condizioni applicabili per l’uso del prodotto (es. uso in particolari condizioni);
- nome e indirizzo (o numero di identificazione) del laboratorio notificato;
- nome e posizione della persona autorizzata a firmare la dichiarazione nelle veci del produttore o del suo rappresentante autorizzato.
- Marcatura CE ed etichettatura
Il produttore o il suo rappresentante autorizzato nella comunità europea è responsabile dell’affissione del marchio CE.
Il marchio CE che deve essere applicato sarà in accordo con la direttiva 93/68/CE.
Le informazioni riportate saranno:
- nome e indirizzo o marchio commerciale registrato del produttore;
- ultime due cifre dell’anno di affissione del marchio CE;
- riferimento alla norma di prodotto;
- escrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni, destinazione d’uso, ecc.;
- informazioni sulle prestazioni in riferimento alla tabella ZA. 1 (per le prestazioni del mandato non soggette a regolamentazione nazionale nello stato membro in cui si vuole commercializzare è possibile usare l’opzione “npd” (prestazione non determinata).
Il marchio CE, così come le informazioni che lo accompagnano, saranno poste in maniera visibile, leggibile ed indelebile su una o più delle seguenti locazioni: sul prodotto, su di un etichetta applicata al prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.